PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, sono apportate le seguenti modificazioni.

          a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «reddito delle società» sono aggiunte le seguenti: «, salvo quanto disposto dai commi 1-bis e 1-ter»;

          b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

      «1-bis. Non sono soggette all'imposta sul reddito delle società le nuove imprese di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 aventi sede nei territori delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, i cui impianti produttivi sono insediati nei territori delle medesime regioni. L'esenzione ha la durata di cinque periodi d'imposta, prorogabili di altri cinque in presenza di nuovi investimenti.
      1-ter. L'applicazione delle disposizioni del comma 1-bis è subordinata all'autorizzazione della Commissione delle Comunità europee ai sensi della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea».

      2. Le disposizioni dell'articolo 73, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano dal periodo d'imposta in corso alla data del 1o gennaio 2008.